Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede
Art. 2. E' costituita con Sede in PAVIA l'associazione di promozione sociale denominata "CAMPI NUOVI'' ai sensi delta Legge 383/2000 e successive, la 1.r. della Lombardia 1/08 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale e il D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"..
La durata dell'organizzazione e illimitata L'associazione ha sede in Via Cascina Spetta, n. 24 - 27100 PAVIA. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza che ciò comporti modifica al presente statuto.
Finalità e attività
Art. 3. L'Associazione -CAMPI NUOVI ", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro; i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto delta libertà e dignità degli associati, persegue esclusivamente le finalità espresse dallo statuto o quelle ad esso connesse. Il suo funzionamento si basa sulla sovranità dell'Assemblea dei soci sulla libera e volontaria adesione all'associazione; la sua attività si fonda sul criterio di utilità e solidarietà sociale, e sui principi di partecipazione democratica dei soci, trasparenza, efficacia, efficienza e coerenza con i principi dei presente statuto.
Art. 4. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: servizi per la famiglia, servizi rivolti ai minori, servizi di carattere sociale e assistenziale, scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della marginalità sociale e della sua prevenzione, promuovendo, in particolare, attività mirate agli scopi suddetti di formazione e di informazione.
Art. 5. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
a) Servizi per la famiglia: nidi, asili familiari, scuole d'infanzia, spazi gioco, ludoteche, socializzazione genitoriale, supporto alla terza età.
b) Servizi per l'infanzia e l'adolescenza: progetti sul territorio per la prevenzione e il contenimento del disagio sociale, organizzazione centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, gite, escursioni, supporto compiti post-scuola, laboratori musicali, teatrali, di animazione, linguistici.
c) Servizi di carattere culturale e socio assistenziale: supporto a nuclei familiari disagiati o in stato di emarginazione, assistenza a soggetti ricoverati presso strutture sanitarie, assistenza logistica a loro familiari qualora non residenti sul territorio, visita e assistenza a soggetti in stato di detenzione. Produzione di stampati e materiale audiovisivo.
Art. 6. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive ausiliare e sussidiarie rispetto all'attività istituzionale finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati purché nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Art. 7. Soci
Sono soci coloro che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo e tutti coloro che vi aderiscano successivamente condividendo le finalità dell'associazione e operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità.
L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
La domanda di ammissione a socio deve essere presente al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione all'aspirante.
Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 8. Soggetti sostenitori
Possono sostenere l'associazione tutte le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che, condividendone le finalità, danno un loro contributo economico, anche in forma di cessione di beni e/o prestazione di servizi. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di presentare proposte all'Associazione e ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione. L'adesione all'Associazione dei Soggetti Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è regolata da un accordo di collaborazione che ne indica le caratteristiche e la durata.
Art. 9. Diritti e doveri dei soci
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti e doveri. Sono diritti dei Soci: Esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, Esercitare il diritto di voto e di intervento , Partecipare alle attività dell'Associazione, Presentare proposte, Essere informati sulle attività e accedere alla documentatone dell'Associazione; Recedere dall'Associazione senza oneri con preavviso scritto di almeno 8 giorni al Presidente dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a un voto. Sono doveri dei Soci: Accettare e rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti; Condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse; Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea; Versare la quota associativa annuale secondo le indicazioni deH’Associazione; Adempiere agli impegni economici presi rispetto all'Associazione. Le prestazioni fomite dagli aderenti sono effettuate in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di necessità, può fruire di prestazioni rese nell'ambito del lavoro dipendente o autonomo anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 10. Perdita condizione soci
La condizione di socio si perde:
a. Recesso del socio
b. Inattività prolungata o inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto o degli accordi
c. Per morosità nel pagamento della quota associativa;
d. Per esclusione.
e. Decesso
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che:
commettono azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'associazione
tengono una condotta che costituisce ostacolo al buon andamento dell’associazione
si rendono colpevoli di alti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, solo nel caso di esclusione previsto dalla lettera d) la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificala da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota associativa o di contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 11. Organi sociali e cariche elettive
Sono organi dell’Associazione:
a. L'Assemblea dei soci;
b. Il Consiglio Direttivo;
c. Il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Art 12. L'assemblea dei soci
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo, e nei due mesi che precedono la chiusura dell'esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziano preventivo. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci, purché in regola coti il pagamento della quota. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente del Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le Assemblee, sia ordinane che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, o via fax o email a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto ovvero mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. L’Assemblea riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro , conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
stabilire il numero ed eleggere il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo:
approvare il rendiconto economico finanziario consunti\o e la relativa relazione dell'attività svolta entrambi redatti dal Consiglio Direttivo;
approvare gli indirizzi generali, il programma delle attività e il relativo preventivo dei costi proposti dal Consiglio Direttivo;
discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento deH’Associazione;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza:
ratificare le sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo avvenute per cooptazione:
ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
decidere sulla decadenza dei soci;
esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo:
deliberare in merito al trasferimento della sede legale fuori dal territorio comunale:
discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le deliberazioni del l'assemblea straordinaria devono essere approvate con la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio si rimanda al relativo articolo del presente Statuto.
Art. 13. Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dal dall'assemblea e composto da tre a nove membri incluso il Presidente che lo presiede. Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto costitutivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea tra i nominatiti proposti dai Soci, mediante una lista unica; sono eletti i candidati che ottengono più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale, raccomandata, fax o e-mail almeno 5 giorni prima della riunione. Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni, che non hanno diritto di voto. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico è compito del Consiglio Direttivo:
Eleggere tra i propri componenti e revocare il Vice Presidente;
Eleggere tra i propri componenti e revocare il Segretario e il Tesoriere;
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
redige e presenta all'assemblea un rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
determinare la quota associativa annuale;
sottoporre all'assemblea dei soci il programma dell'attività da svolgere per l'anno successivo con relativo preventivo economico finanziario dei costi possibilmente entro la fine dd mese di dicembre di ogni anno;
sottoporre all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno interessato:
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, promuovendo e coordinando ratti vita e autorizzando la spesa;
accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci:
deliberare in merito all'esclusione dei soci;
propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessiti e di urgenza:
assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal rendiconto economico finanziario;
istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, non hanno altro diritto di voto deliberativo, ma possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
nominare, all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore e deliberando i relativi poteri;
nominare i componenti del Comitato Scientifico (se previsto);
curare l’esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
stabilire le quote associative annuali e le sottoporle all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
approvare le convenzioni con enti ed organizzazioni pubbliche e private;
deliberare in merito all'apertura, gestione, chiusura del conto corrente e crediti I membri del Consiglio Direttivo cessano le rispettive cariche esclusivamente per le seguenti cause:
per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell’Assemblea che provvederà alla nomina dei successori;
per rinuncia;
per revoca da parte dell'Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell’Associazione.
per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e la successiva sostituzione del consigliere decaduto.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, (Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alia lista di elezione e nominando il primo dei non eletti. Qualora questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Art. 14. Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha fuso della firma sociale. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea tra i nominativi proposti dai Soci. E' eletto il candidalo che ottiene più voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Per il primo mandato la nomina è ratificata dai Soci fondatori in calce all'atto costitutivo.
Il Presidente dispone dei fondi sociali con firma libera e disgiunta dal Tesoriere per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo, per gli importi eccedenti tale limite è necessaria la firma congiunta del Tesoriere. Ha facoltà di nomina di avvocati o procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa in qualsiasi grado di giudizio. Al presidente sono demandati i poteri che per legge o per statuto non siano di competenza dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri, al Direttore o al Tesoriere mediante procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Il Presidente cessa la carica esclusivamente per le seguenti cause:
per fine del mandato, mantenendo la funzione fino alla riunione dell’Assemblea che provvedeva alla nomina del successore:
per rinuncia;
per revoca da parte dell’Assemblea per gravi inadempienze o per atti contrari allo Statuto e ai Regolamenti dell'Associazione.
Art. 15. Il Vicepresidente
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 16. Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ne cura le entrate e le uscite e tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Tali mansioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del Revisore dei Conti, ove nominato. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viarie definito dal Consiglio Direttivo.
Art. 17. Il Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Provvede alla riscossione delle quote sociali, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle funzioni demandale ad essi dalle leggi e dallo Statuto.
Art. 18. Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio sociale è costituito da:
beni immobili e mobili;
azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Art. 19. Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
quote e contributi dei Soci, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
eredità, donazioni e legati accettati dal Consiglio Direttivo;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali dei Soci e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. I proventi delle attività non possono, in alcun caso, divisi fra i soci anche in forme indirette. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 20. Quote associative
La quota associativa a carico dei Soci è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.
Art. 21. Esercizio sociale
L’esercizio economica dell’associazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre dì ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario preventivo e un rendiconto economico finanziario consuntivo. Dal rendiconto economico finanziario consuntivo devono risultare i beni, i contributi e latiti ricevuti e le spese. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziano consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che lo approva entro il 30 aprile. Durante gli ultimi due mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico finanziario preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente. Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie.
Art. 22. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall'Assemblea Straordinaria convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità conformi ai fini istituzionali o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 19%, n. 662, il D. Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore" e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, udii e riserve tra gli associati.
Norma finale
Art. 23. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni legislative in materia.